Con sentenza n. 1914 del 28 gennaio 2021, le Sezioni Unite della Cassazione sono nuovamente intervenute per ribadire che le controversie tra le imprese operanti nel settore del biologico e gli organismi di controllo autorizzati dal Ministero al rilascio delle necessarie certificazioni e allo svolgimento delle relative attività di controllo ricadono nell’ambito della giurisdizione del giudice ordinario, e non di quello amministrativo.

Le Sezioni Unite della Cassazione, al fine di pervenire alla decisione in commento, ricostruiscono l’evoluzione della disciplina di fonte europea, oltre che della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, succedutasi nel corso degli ultimi anni in tema di metodo biologico di produzione di prodotti agricoli. In base alla valutazione puntuale della predetta evoluzione normativa e giurisprudenziale, la Suprema Corte ha, quindi, concluso che da essa è possibile desumere che “il ruolo ausiliario e preparatorio attribuito agli organismi privati nei confronti dell’autorità di sorveglianza non può essere considerato una partecipazione diretta e specifica all’esercizio dei pubblici poteri”, non potendo, conseguentemente, i predetti organismi di controllo essere qualificati come Pubbliche Amministrazioni.

Le Sezioni Unite della Cassazione hanno, altresì, chiarito che ai fini della individuazione del giudice avente giurisdizione rileva la qualificazione della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, alla quale, nel caso di specie, secondo la Suprema Corte, deve attribuirsi la natura di diritto soggettivo anche laddove la domanda giudiziale proposta dall’operatore abbia ad oggetto l’annullamento delle misure emesse dall’organismo di controllo e non solo il risarcimento del danno, e non, come sostenuto invece dal Consiglio di Stato nella sentenza oggetto di riforma, di interesse legittimo.

La pronuncia delle Sezioni Unite ha fatto seguito ad un orientamento inaugurato dalle stesse Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 9678 del 5 aprile 2019), al quale si sono già uniformati molti giudici di merito, sia ordinari che amministrativi (cfr. ex multis Corte d’Appello di Bologna, sentenza n. 2465/2019 e T.A.R. Emilia-Romagna, sede di Bologna, sentenza n. 737/2019).

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