Le Sezione Unite della Cassazione si sono pronunciate per la prima volta sulla legge Gelli-Bianco, dovendo risolvere un contrasto insorto sull’interpretazione dell’art. 590 sexies codice penale, con riferimento in particolare all’ambito di esclusione della punibilità.

In attesa della pubblicazione della pronuncia resa all’udienza del 21 dicembre 2017, dalla informazione provvisoria diffusa si apprende che le Sezioni Unite Penali hanno escluso che si possa invocare la non punibilità per ogni errore esecutivo commesso per imperizia nel rispetto delle linee guida o delle buone pratiche adeguate e pertinenti al caso, imponendo, invece, di distinguere, sul solo terreno dell’imperizia, anche in assenza di un esplicito riferimento testuale, i gradi della colpa. E, dunque, vi sarà responsabilità penale ove l’errore sia determinato da imperizia (solo) per colpa grave, nell’ipotesi di errore esecutivo commesso nel rispetto di linee-guida o, in mancanza, di buone pratiche clinico-assistenziali che risultino adeguate o adattate al caso concreto, tenuto conto altresì del grado di rischio da gestire e delle specifiche difficoltà tecniche dell’atto medico. Sussisterà, di contro, responsabilità da imperizia (anche) per colpa lieve, per l’ipotesi di errore esecutivo in casi non regolati dalle raccomandazioni delle linee-guida o da buone pratiche clinico-assistenziali. Ovvero, quando risulti rimproverabile un errore nell’individuazione e nella scelta delle linee-guida o delle buone pratiche clinico-assistenziali; fermo restando l’obbligo del medico di disapplicarle quando la specificità del caso renda necessario lo scostamento da esse.

Le Sezioni Unite risolvono così un contrasto giurisprudenziale sorto all’interno della IV Sezione penale della Corte di Cassazione, fra due sentenze:

  • la n. 28187/2017, secondo cui la previgente disciplina dettata dalla legge 189/2012 (“Balduzzi”) risultava più favorevole, limitando la rilevanza penale alle sole condotte connotate da colpa grave nei casi concreti regolati da linee-guida o buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica. La nuova disciplina ha, invece, eliminato la distinzione fra colpa lieve e grave, dando rilievo, ai fini della attribuzione della responsabilità per imperizia, alla circostanza che siano state rispettate o meno linee-guida;
  • la n. 50078/2017, che ritiene, invece, essere più favorevole la nuova disciplina introdotta dalla legge Gelli-Bianco, avendo previsto una causa di esclusione della punibilità dell’esercente la professione sanitaria, nel caso di imperizia, indipendentemente dal grado della colpa.

L’orientamento delle Sezioni Unite Penali ha importanti riflessi sulla responsabilità medica in sede civilistica. Non solo nell’ambito dei danni da reato, ma altresì in materia: - sia di quantificazione del danno in relazione alla gravità della colpa; - sia di azione di rivalsa che, ai sensi dell’art. 9 della legge 24/2017, può essere esercitata, da parte della struttura sanitaria, nei confronti dell’esercente la professione sanitaria solo in caso di dolo o colpa grave.

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