Con sentenza n. 9678 del 5 aprile 2019, le Sezioni Unite della Cassazione, risolvendo il contrasto giurisprudenziale sul punto, hanno chiarito che le controversie tra aziende operanti nel settore del “biologico” e i soggetti deputati al rilascio delle necessarie certificazioni ed alle relative attività di controllo ricadono nell’ambito della giurisdizione del giudice ordinario, e non di quello amministrativo.

Come è noto, la normativa in materia di agricoltura biologica prevede l’istituzione di un apposito “Sistema di Controllo” volto a certificare che le aziende del settore ed i loro prodotti abbiano i requisiti necessari per potersi definire “biologici”. Tale sistema fa capo, in Italia, al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, ma la sua concreta attuazione è delegata a soggetti di diritto privato denominati Organismi di Controllo (O.d.C.).

Nella pratica, la natura degli O.d.C. ha dato adito a più di un’incertezza. Infatti, tali Organismi sono, da un lato, autorizzati con decreto ministeriale allo svolgimento di un’attività di controllo, certificazione ed applicazione delle misure previste dalla normativa di settore nei confronti degli operatori in caso di sospette o ravvisate non conformità; dall’altro, al fine dell’esercizio di tali compiti è sempre necessario per gli O.d.C. instaurare un apposito rapporto contrattuale di diritto privato con ciascuna delle aziende certificate e controllate.

Le Sezioni Unite della Cassazione chiariscono ora, superando il precedente orientamento maggioritario della giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 4114/2019), che gli O.d.C. non assumono la veste di pubblica amministrazione, né partecipano all’esercizio di un pubblico potere, “svolgendo essi un’attività ausiliaria, valutativa e certificativa (prelievi e analisi), sotto la sorveglianza dell’autorità pubblica, che si sostanzia in apprezzamenti ed indagini da compiersi sulla base di criteri esclusivamente tecnici e scientifici, costituente espressione di una discrezionalità meramente tecnica, in relazione alla quale sorgono in capo ai soggetti privati destinatari del controllo posizioni di diritto soggettivo la cui tutela rientra nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria”.

Alla pronuncia delle Sezioni Unite si sono già uniformati taluni giudici di merito, sia ordinari (Corte d’Appello di Bologna, sentenza n. 2465/2019) che amministrativi (T.A.R. Emilia-Romagna, sede di Bologna, sentenza n. 737/2019).

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