Con la recente sentenza n. 24641 del 13 settembre 2021, la Corte di Cassazione è nuovamente intervenuta in merito alla dibattuta questione relativa al diritto del cliente di un istituto bancario di ottenere, in sede giudiziale, l’esibizione di copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere, ivi compresi gli estratti conto, anche ai sensi dell’art. 119 del Testo Unico Bancario (T.U.B.), oltre che dell’art. 210 c.p.c.

In particolare, la Suprema Corte, discostandosi da un precedente orientamento che si era espresso in senso contrario, ha statuito che tale diritto può essere esercitato in sede giudiziale soltanto laddove la documentazione in questione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest’ultima, senza giustificato motivo, non vi abbia ottemperato.

In virtù della interpretazione letterale e restrittiva fornita dagli Ermellini in relazione alla suddetta norma del T.U.B., che nulla prevede sul punto, il cliente della banca non potrà, pertanto, invocare indiscriminatamente l’intervento del giudice per ottenere copia degli estratti conto - il che scardinerebbe, secondo la Suprema Corte, l’ordinario riparto degli oneri probatori - salvo nel caso in cui la banca si sia resa inadempiente dell’obbligo che su di essa incombe, ove previamente azionato in sede stragiudiziale da parte del cliente.

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